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Categoria:
News Sicurezza

Correttivo D.lgs. 106/09: denunciate difformità rispetto alle Direttive Europee e alle Leggi Italiane

Presentata denuncia al Segretario Generale della Commissione Europea riguardo alcuni articoli contenuti all'interno del D.lgs. 106/09 (decreto correttivo al D.lgs. 81) sulle diffomità in essi contenuti rispetto alle Direttive Europee e alle Leggi fondamentali dello Stato Italiano.
Di seguito le difformità riscontrate:

DERESPONSABILIZZAZIONE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (“NORMA SALVA MANAGER”)
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

L’ articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta Uf­ficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito “D.Lgs.106/09”) ha sostituto, all’ articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 (nel seguito “D.Lgs.81/08”), la frase:
“La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.”

con la frase:
“L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”

L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.81/08 recita ora, dopo la modifica:
“La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”

L’ articolo 12 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha inoltre aggiunto integralmente all’ articolo 16 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare spe­
cifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”

L’ articolo 30 comma 1 lettera a) ha poi aggiunto integralmente all’ articolo 51 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita :
“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’im­piego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della program­mazione delle proprie attività;”

L’ intendimento di queste modifiche è di fatto la deresponsabilizzazione del datore e dei diri­genti rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e della sicurezza definiti dal D.Lgs.81/08.  Infatti, grazia alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti potranno teoricamente delegare ai preposti TUTTI gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabi­li (stesura del documento di valutazione del rischio e nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che a seguito dell’ articolo 17 del D.Lgs.81/08, rimasto invariato, ri­mangono ad esclusivo carico del Datore di Lavoro). Inoltre il principio consolidato dalle fonti e dalla giurisprudenza che, anche in presenza di dele­ga la responsabilità civile e penale di eventuali omissioni rimane in capo al delegante che non abbia sufficientemente vigilato sul delegato, viene in questo caso stravolto, consentendo di as­solvere all’ obbligo di vigilanza “in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifi­ca e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”, quindi di un sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza. La conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e del sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione non viene però demandato a Enti pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Aziende Sanita­rie Locali), ma, mediante asseverazione dagli Organismi Paritetici, che essendo organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro non potranno garantire un’ obiettività di giudizio.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria
In merito alla responsabilità del datore di lavoro la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della si­curezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Co­munità Europea n. L 183 del 29/06/1989 (nel seguito “Direttiva 89/391”), all’ articolo 5 “Di­sposizioni generali” recita:

“2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a compe­tenze (persone o servizi) esterne all'impresa e / o allo stabilimento, egli non è per questo libe­
rato dalle proprie responsabilità in materia.  

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non in­taccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estra­nee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero sta­te comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.”

Pertanto la Direttiva 89/391 sancisce i maniera fin troppo evidente il principio della responsabi­lità soggettiva del Datore di Lavoro, anche in presenza di delega ad altri soggetti e anche nel caso di inadempienza dei lavoratori ai loro obblighi, secondo il principio della responsabilità “in eligendo e in vigilando”.  L’ esclusione o la diminuzione della responsabilità del datore di lavoro è ammessa solo “per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali”. E’ evidente che questo non è quanto previsto dal D.Lgs.106/09 che esclude la responsabilità del datore di lavoro in qualunque caso, indipendentemente dalla imprevedibilità o dalla ecceziona­lità dell’ evento. Pertanto quanto disposto dall’ articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quan­to disposto dall’ articolo 30 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

L’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Questo principio fondamentale sancisce l’ eguaglianza di tutti i cittadini rispetto agli obblighi di legge. Quanto sancito, in merito alla deresponsabilizzazione di dirigenti e preposti relativamen­te alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, lede questo principio fondamentale, li­mitando di fatto la responsabilità dei manager aziendali rispetto a preposti e lavoratori.

L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

L’ articolo 2086 “Direzione e gerarchia nell' impresa” del Codice Civile Italiano recita:
L' imprenditore è il capo dell' impresa (Costituzione articolo 41) e da lui dipendono gerarchi­
camente i suoi collaboratori.”

L’ articolo 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro” del Codice Civile Italiano recita:
L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Tutte queste fonti pongono la responsabilità della salute e della sicurezza dei lavoratori in capo al Datore di Lavoro, cioè al “capo dell’ impresa”. Tutti gli obblighi di legge, anche quelli a carico dei suoi collaboratori che dipendono gerarchicamente da lui, sono quindi riconducibili sempre e comunque anche al Datore di Lavoro.

Oltre a quanto sopra, l’ articolo 40 “Rapporto di causalità” del Codice Penale Italiano al comma 2 recita:
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Anche sul fronte penale viene quindi ribadito la responsabilità dell’ imprenditore che non opera tutto quanto in suo potere, compreso l’ obbligo di vigilanza diretta sull’ operato dei propri di­pendenti.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quan­to disposto dall’ articolo 30 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CONTRATTI D’ APPALTO O D’ OPERA – INAPPLICA­BILITA’ A TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI / ATTIVITA’

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 26 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis che recita:

“Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori

o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.”

I lavori di cui all’ allegato XI sono i seguenti :

“Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggrava­ti ( . . . ). Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi parti­colari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorve­glianza sanitaria. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate ( . . .). Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. Lavori subacquei con respiratori. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.”

In tal modo per alcune categorie di lavoratori e per alcune tipologie di lavorazioni, non sussiste per il Datore di Lavoro committente di contratti di appalto e d’ opera, l’ obbligo, sancito dal comma 3 dell’ articolo 26 del D.Lgs.81/08, di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei

Rischi da Interferenze (“DUVRI”) recante l’ analisi dei rischi derivanti dalle interferenze tra di­verse ditte e le misure di tutela per eliminare tali rischi.

Viene quindi meno la salvaguardia per talune categorie di lavoratori (liberi professionisti, tra­sportatori) indipendentemente dal grado di rischio delle attività appaltate.

Viene inoltre meno la salvaguardia per tutti i lavoratori nel caso di lavorazioni di breve durata, sempre che non siano presenti i rischi previsti dal comma 3-bis, ma anche se siano presenti ri­schi comunque rilevanti per la sicurezza (basta citare il rischio da investimento da parte di mezzi di sollevamento e trasporto).

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

L’ Articolo 6 “Obblighi generali dei datori di lavoro” della Direttiva 89/391 recita al comma 4:

“Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione del­le disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti.”

La Direttiva 89/391 parla degli obblighi di salvaguardia da adottare da parte del Datore di La­voro, quando siano presenti più imprese, senza eccezioni, né discriminazioni per categorie di lavoratori o di tipologie lavorative.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

L’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni di lavoro” recita:

L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

L’ esclusione dalla salvaguardia da adottare nei contratti d’ appalto o d’ opera per alcune cate­gorie di lavoratori o tipologie di attività lede i principi generali di salvaguardia delle fonti citate.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto an­che con la legge fondamentale dello Stato italiano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PROPROGA DEI TERMINI PER L’ ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS LAVORO CORRELATO

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

L’ articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma 1-bis che recita:

“La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle in­dicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.“

A sua volta la lettera m-quater) dell’ articolo 6, comma 8, del D.Lgs.81/08, aggiunta integral-mente dall’ articolo 6 comma 2 del D.Lgs.106/09 recita:

“[La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:] elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”.

Viene quindi ancora una volta prorogata la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, differendone i termini all’ elaborazione da parte della Commissione consultiva delle indicazioni necessarie e comunque non oltre il 1° agosto 2010.

Tale differimento appare del tutto ingiustificato, poiché da tempo sono disponibili in letteratura valide indicazioni su come valutare tale rischio e contrario a quanto più volte richiesto dalla Co­munità Europea all’ Italia.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

L’ articolo 5 “Disposizioni generali” comma 1 della Direttiva 89/391 recita:

“Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.”

Già da tempo è stato evidenziato ed enfatizzato che il termine “TUTTI” della Direttiva 89/391 è legato anche agli aspetti psico-sociali della salute dei lavoratori.

La violazione di quest’obbligo ha tra l’ altro già comportato per l’ Italia una condanna per ina­dempimento da parte della Corte di giustizia CE (C-49/00).

Un ulteriore differimento dell’ obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro correlato è pertanto contrario a quanto disposto dalla Direttiva 89/391.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo 6 comma 2 del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni di lavoro” recita:

L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

E’ da tempo consolidato che l’ integrità fisica del lavoratore è strettamente correlata anche al livello di stress derivante dal proprio lavoro.

Quindi prorogare ulteriormente i termini per la valutazione del rischio da stress da lavoro cor­relato fa venire meno la tutela dell’ integrità fisico del lavoratore sancita dalle fonti citate.

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo 6 comma 2 del medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PROPROGA DEI TERMINI PER L’ ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA NUOVA IMPRESA O PER MODI­FICHE SOSTANZIALI A UN’ IMPRESA ESISTENTE

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

L’ articolo 18 comma 1 lettera e) del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis che recita:

“In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediata­mente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”

Fermo restando che la valutazione del rischio deve essere “immediata”, tale comma aggiuntivo consente al datore di lavoro di formalizzarne l’ esecuzione, mediante l’ elaborazione del relativo documento, solo dopo novanta giorni dall’ inizio delle attività.

Analogamente l’ articolo 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09, ha modificato l’ articolo 29 comma 3 del D.Lgs.81/08, come di seguito riportato:

“La valutazione dei rischi e il documento di cui al comma 1 deve essere immediatamente riela­borata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavo­ratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggior­nate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”

Quindi anche nel caso di modifiche sostanziali al processo produttivo o all’ organizzazione, la nuova valutazione del rischio può essere formalizzata dopo un mese dall’ avvenuta modifica.

Di fatto questo consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna valutazione del rischio per i primi tre mesi della nuova attività e per il primo mese dopo modifiche sostanziali, visto che solo la formalizzazione del documento ha valore per attestare l’ avvenuta esecuzione della va­lutazione del rischio.

Di conseguenza per periodi di tempo significativi potranno non esseri formalmente definiti i se­guenti punti che sono parte integrante del documento di valutazione del rischio (articolo 28 comma 1 del D.Lgs.81/08):

“b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di prote­zione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unica­mente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata forma­zione e addestramento.”

Le modifiche apportate dall’ articolo 18 del D.Lgs.106/09 avranno quindi come conseguenza la possibilità per i datori di lavoro di non programmare formalmente, per i primi tre mesi di attivi­tà della nuova impresa o per il primo mese dopo una modifica sostanziale di impresa esistente, qualunque forma di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori e questo al di là della tipologia lavorativa e del grado di rischio.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

Il campo di applicazione della Direttiva 89/391 è riportato all’ articolo 2 “Campo di applicazio­ne”, comma 1 che recita:

“La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).”

Quindi quanto stabilito dalla Direttiva 89/391 riguarda “tutti” i settori di attività, senza specifi­care se esistenti o di nuova costituzione.

Ne consegue che quanto stabilito dalla Direttiva 89/391 si debba applicare a “tutte” le imprese, a partire dall’ inizio della propria attività e senza possibilità di deroghe o proroghe.

L’ obbligo di valutazione del rischio per il datore di lavoro nasce dagli obblighi generali stabiliti dalla Direttiva 89/391 all’ articolo 6 “Obblighi generali dei datori di lavoro” al comma 1, che re­cita:

Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizza­zione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiorna­mento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al migliora­mento delle situazioni esistenti.”

Tale comma specifica in modo inequivocabile che il datore di lavoro deve provvedere costante­mente all’ aggiornamento delle misure di sicurezza, che non possono che derivare da un pro­cesso di valutazione dei rischi. Questo vale sia per modifiche sostanziali di imprese esistenti, ma anche, per la “ratio” della norma (adeguare le misure di protezione a nuove realtà) anche nel caso di nuove imprese.

L’ obbligo di valutazione del rischio per il datore di lavoro è poi meglio specificato all’ articolo 6 comma 3 lettera a) della Direttiva 89/391 che recita:

“Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto del-la natura delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento, deve valutare i rischi per la sicurez­za e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal dato­re di lavoro devono garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori ed essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici”

Scopo dell’ articolo è quello di permettere, a seguito della valutazione dei rischi, di adottare at­trezzature di lavoro, preparati chimici, sistemazione dei luoghi di lavoro, organizzazione del la­voro e della sicurezza, che riducano al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E’ ovvio che differire di un periodo significativo la valutazione del rischio comporta un periodo di vacanza per le misure di tutela per i lavoratori. Non solo. E’ proprio nel caso di una nuova impresa o di modifiche sostanziali di imprese esistenti che la valutazione del rischio dovrebbe avvenire addirittura precedentemente all’ inizio dell’ attività, per permettere una progettazione della nuova impresa, in termini tecnici ed organizzativi, finalizzati alla salvaguardia della salute e della sicurezza.

D’ altro canto la Direttiva 89/391 non lascia alcuno spazio agli stati membri della Comunità Eu­ropea in merito al momento in cui compilare il documento di valutazione dei rischi. Ciò lo si de­duce implicitamente dall’ articolo Articolo 9 “Vari obblighi dei datori di lavoro” che recita:

“1. Il datore di lavoro deve: a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare; c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'inca­pacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro; d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni del-l'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla com­pilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazio­ne dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).”

Tale articolo lascia agli Stati membri la possibilità di definire il “momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d)”, ma non di quelli previsti alle lettere a) (va­lutazione dei rischi) e b) (determinazione delle misure protettive).

Pertanto quanto disposto dagli articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

L’ articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni di lavoro” recita:

“L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Tra tali misure la normativa europea ed italiana definisce anche la valutazione dei rischi. Tali misure vanno adottate nell’ “esercizio dell’ impresa”, che decorre dall’ inizio delle attività, e non possono pertanto essere differite.

Pertanto quanto disposto dagli articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.

SORVEGLIANZA SANITARIA – POSSIBILITA’ DI VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E A SEGUITO DI PROLUNGATA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

L’ articolo 26 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto tra i contenuti della sorveglianza sanita­ria (articolo 41 comma 2 del D.Lgs.81/08):

“e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”

L’ articolo 26 comma 3 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 41 del D.Lgs.81/08 il comma 2-bis, che recita:):

“2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.”.

Infine lo stesso articolo 26 del D.Lgs.106/09 al comma 5 ha modificato l’ articolo 41 comma 4, come segue:

“Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d) e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipenden­za e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”

Viene concessa così, al datore di lavoro, per tramite del Medico Competente (che è il medico di fiducia dell’ azienda da cui viene pagato e non dei lavoratori), un controllo delle condizioni di salute di persone che non hanno ancora nessun rapporto di subordinazione con l’ azienda.

L’ intento dell’ aggiunta delle visite preassuntive non può essere visto come tutela della salute dei lavoratori, in quanto si applica prima dell’ instaurazione del rapporto di lavoro, ma appare come una forma di discriminazione e di selezione, in modo da scartare in partenza persone che possano essere affette da problemi di salute.

Inoltre la possibilità di verificare anche accertamenti su condizioni di alcol dipendenza e su as­sunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, appare come forma di discriminazione e sele­

zione. Infatti tali accertamenti hanno senso solo dopo l’ assunzione del lavoratore e solo limita­tamente alle attività lavorative per cui l’ assunzione di alcol o stupefacenti può costituire un ri­schio aggiuntivo per il lavoratore e per altri. Tale attività sono definite in maniera chiara e uni­voca rispettivamente dall’ Allegato I dell’ Intesa Stato Regioni del 16/03/06 e dall’ Allegato I dell’ Intesa Stato Regioni 30/10/07.

Appare altresì chiaro l’ intento discriminatorio dell’ estensione a sorveglianza sanitaria, in ma­niera del tutto generica e senza discriminazioni in merito ai rischi specifici, e, soprattutto del controllo su condizioni di alcol dipendenza e su assunzione di sostanze psicotrope e stupefa­centi, a seguito di malattia prolungata. In tal modo si permette al datore di lavoro di intromet­tersi nella vita privata di un proprio dipendente, con l’ intento, se questi risultasse “sgradito” all’ azienda, di impugnare la non idoneità alla mansione, come “giusta causa” di licenziamento.

Appare significativo che l’ articolo 26 comma 1 del D.Lgs.106/09 abbia eliminato dall’ articolo 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08 le parole “dalle direttive europee”. In tal modo ora tale disposto recita

“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6”.

Il D.Lgs.106/09 ha quindi esplicitamente escluso le Direttive Europee come fonti per la defini­zione della necessità di sorveglianza sanitaria.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, l’ articolo 14 “Controllo sanitario” comma unico della Direttiva 89/391, recita quanto segue:

“Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle legi­slazioni e/o prassi nazionali.”

La Direttiva 89/391 sancisce in maniera esplicita che la sorveglianza sanitaria deve essere estesa ai soli lavoratori. Non è quindi ammissibile eseguire controlli sanitari su chi non è anco­ra lavoratore in quanto deve essere ancora assunto.

Secondo la Direttiva 89/391 inoltre il contenuto del controllo sanitario deve essere stabilito “in funzione dei rischi riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro”. Appare quindi del tutto ingiu­stificato la possibilità, del tutto generica e non suffragata da considerazioni in merito ai rischi reali cui è sottoposto il lavoratore, di eseguire controlli sanitari a seguito di prolungata assenza dal lavoro.

Inoltre la Direttiva 89/391 specifica che le misure relative alla sorveglianza sanitaria devono essere conformi alle leggi nazionali.

La possibilità di visita preassuntiva è invece in contrasto con l’ articolo 5 della legge n. 300 del 1970 “Statuto dei lavoratori” (vedi dopo).

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è in palese contra­sto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

L’ articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

L’ articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che ren­dano effettivo questo diritto.”

Le visite mediche preassuntive, previste dal D.Lgs.106/09, costituiscono una chiara violazione di tale diritto fondamentale, in quanto consentono di fatto al datore di lavoro una discrimina­zione nei confronti del personale da assumere.

Analogamente le visite a seguito di prolungata assenza dal lavoro, sempre previste dal D.Lgs.106/09, effettuabili in maniera del tutto generica e senza discrimini in merito ai rischi cui è sottoposto il lavoratore, ledono tale diritto fondamentale.

Oltre alla legge fondamentale dello Stato, le visite mediche preassuntive e a seguito di prolun­gata assenza dal lavoro, previste dal D.Lgs.106/09, sono in palese contrasto con una legge dello Stato italiano. In particolare esse sono in contrasto con l’ articolo 5 “Accertamenti sanita­ri” della legge n. 300 del 1970 (“Statuto dei lavoratori”), che recita:

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per ma­lattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispet­tivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di la­voro lo richieda.”

Pertanto quanto disposto dall’ articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è in palese contra­sto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.

RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE IPOTESI SANZIONATORIE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

Senza entrare nel dettaglio, viene prevista in numerosi articoli del D.Lgs.106/09 una inaccetta­bile riduzione generalizzata delle sanzioni.

Tale riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata, soprattutto in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della rea­zione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifi­che più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.).

La sicurezza sul lavoro rappresenta l’ unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

Senza ovviamente poter entrare nel merito del sistema sanzionatorio di ogni singolo Stato membro, l’ articolo 4 commi 1 e 2 della Direttiva 89/391, definendo i principi di vigilanza e sor­veglianza sulla normativa nazionale relativa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, recita quanto segue:

“Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavo­ratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate.”

E’ evidente che una riduzione generalizzata dell’ apparato sanzionatorio, senza nessuna pro­porzionalità rispetto alla gravità del reato, fa venire meno l’ efficacia della vigilanza e della sor­veglianza richiesta dalla Direttiva 89/391.

Pertanto quanto disposto da tutti gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono in maniera genera­lizzata le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

Cosa dice la legge fondamentale dello Stato Italiano

La riduzione generalizzata delle sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti prevista dal D.Lgs.106/09 appare in palese contrasto con il principio di proporzionalità della sanzione alla offesa arrecata al bene protetto (articolo 27 della Costituzione).

E’ sufficiente confrontare l’ irrisorietà delle pene rispetto a principi fondamentali di tutela della salute e della sicurezza, con l’ inasprimento generalizzato delle pene previste per altri reati di pari gravità, per rendersi conto della incostituzionalità di quanto disposto dal D.Lgs.106/09 an­che in tali termini.

Pertanto quanto disposto da tutti gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono in maniera genera­lizzata le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti è in palese contrasto anche con la legge fon­damentale dello Stato italiano.

MODIFICATO L'OBBLIGO DI CONSEGNA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DELLA COPIA DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO) AGLI RLS (Rappre­sentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09

La modifica apportata dal DLgs 106/09 all’art. 18 (comma 1 lett. O) del Dlgs 81/08 (Il docu­mento di valutazione dei rischi è consultato esclusivamente in azienda) è in netto contrasto con l’art. 3 comma 1 lett. E delle Legge 123/ 07. La Legge 123, infatti, afferma che “Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (DVR)” e non pone nessun vincolo alle modalità d’utilizzo del DVR da parte degli Rls (incluso, quindi, la possibilità di consultarlo fuori dall’azienda).

Il decreto correttivo d.lgs 106/09 imponendo che, il documento di valutazione dei rischi sia consultato esclusivamente in azienda, rappresenta, di fatto, una grave limitazione dei diritti del Rls, al quale si imporrebbe la validazione di un documento senza che lo stesso ne possa effetti­vamente disporre (cioè averlo consegnato nelle proprie mani ma con un effettivo diritto di uti­lizzo) in virtù delle proprie funzioni e prerogative e cosi limitandolo nella possibilità di cono­scenza e valutazione.

Poiché il DLgs 81/08 (e il Decreto correttivo 106 /09) sono Decreti attuativi solo dell’art 1 della legge delega 123/ 07, non possono essere in contrasto con quanto affermato dall’art. 3 della legge 123; obbligo entrato in vigore prima dell’emanazione del Dlgs 81.

Il decreto correttivo dunque è da considerarsi illegittimo e incostituzionale in quanto contrasta e eccede alla legge 123/07, perché determina, di fatto, una riduzione dei diritti e delle prero­gative della rappresentanza come era chiaramente definita dalla legge stessa.

Cosa dice la Direttiva Comunitaria

La stessa disposizione è anche in contrasto con una specifica Direttiva dell’UE ( 2002/14/CE)

che prevede che i rappresentanti dei lavoratori possano farsi supportare nella loro funzione da propri consulenti.

(news inserita il 28/09/2009)

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