DERESPONSABILIZZAZIONE DI DATORE
DI LAVORO E DIRIGENTI (“NORMA SALVA MANAGER”)
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 12 comma 1 del Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito “D.Lgs.106/09”) ha sostituto, all’
articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81 “Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101 (nel seguito “D.Lgs.81/08”), la frase:
“La vigilanza si esplica anche
attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.”
con la frase:
“L’obbligo di cui al primo periodo
si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica
e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”
L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.81/08
recita ora, dopo la modifica:
“La delega di funzioni non esclude
l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento
da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo
si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica
e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”
L’ articolo 12 comma 2 del D.Lgs.106/09
ha inoltre aggiunto integralmente all’ articolo 16 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis,
che recita:
“3-bis. Il soggetto delegato
può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di
cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non
può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”
L’ articolo 30 comma 1 lettera a)
ha poi aggiunto integralmente all’ articolo 51 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che
recita :
“Gli organismi paritetici svolgono
o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali
di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione
della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;”
L’ intendimento di queste modifiche
è di fatto la deresponsabilizzazione del datore e dei dirigenti rispetto agli obblighi
di salvaguardia della salute e della sicurezza definiti dal D.Lgs.81/08.
Infatti, grazia alla possibilità
offerta con la sub-delega, datore di lavoro e dirigenti potranno teoricamente delegare
ai preposti TUTTI gli obblighi, ad eccezione degli unici due non delegabili (stesura
del documento di valutazione del rischio e nomina del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, che a seguito dell’ articolo
17 del D.Lgs.81/08, rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del Datore
di Lavoro). Inoltre il principio consolidato dalle
fonti e dalla giurisprudenza che, anche in presenza di delega la responsabilità
civile e penale di eventuali omissioni rimane in capo al delegante che non abbia
sufficientemente vigilato sul delegato, viene in questo caso stravolto, consentendo
di assolvere all’ obbligo di vigilanza “in caso di adozione ed efficace attuazione
del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”, quindi
di un sistema di verifica dell’ adozione ed efficace attuazione di un modello di
organizzazione e gestione della sicurezza. La conformità del modello di organizzazione
e gestione della sicurezza e del sistema di verifica dell’ adozione ed efficace
attuazione non viene però demandato a Enti pubblici di controllo (Ispettorato del
Lavoro, Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Aziende Sanitarie
Locali), ma, mediante asseverazione dagli Organismi Paritetici, che essendo organizzazioni
datoriali anche dei Datori di Lavoro non potranno garantire un’ obiettività di giudizio.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
In merito alla responsabilità del
datore di lavoro la Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata in Gazzetta ufficiale della
Comunità Europea n. L 183 del 29/06/1989 (nel seguito “Direttiva 89/391”), all’
articolo 5 “Disposizioni generali” recita:
“2. Qualora un datore di lavoro ricorra,
in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi)
esterne all'impresa e / o allo stabilimento, egli non è per questo liberato
dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori
nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano
il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non
esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione
della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro
estranee, eccezionali e imprevedibili,
o a eventi eccezionali, le conseguenze
dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.”
Pertanto la Direttiva 89/391 sancisce
i maniera fin troppo evidente il principio della responsabilità soggettiva del
Datore di Lavoro, anche in presenza di delega ad altri soggetti e anche nel caso
di inadempienza dei lavoratori ai loro obblighi, secondo il principio della responsabilità
“in eligendo e in vigilando”. L’ esclusione o la diminuzione della
responsabilità del datore di lavoro è ammessa solo “per fatti dovuti a circostanze
a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali”. E’ evidente
che questo non è quanto previsto dal D.Lgs.106/09 che esclude la responsabilità
del datore di lavoro in qualunque caso, indipendentemente dalla imprevedibilità
o dalla eccezionalità dell’ evento.
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo
30 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito
dalla Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
L’ articolo 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana recita:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.”
Questo principio fondamentale sancisce
l’ eguaglianza di tutti i cittadini rispetto agli obblighi di legge. Quanto sancito,
in merito alla deresponsabilizzazione di dirigenti e preposti relativamente alla
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, lede questo principio fondamentale,
limitando di fatto la responsabilità dei manager aziendali rispetto a preposti
e lavoratori.
L’ articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana recita:
“L'iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
L’ articolo 2086 “Direzione e gerarchia
nell' impresa” del Codice Civile Italiano recita:
“L' imprenditore è il capo dell'
impresa (Costituzione articolo 41) e da lui dipendono gerarchicamente
i suoi collaboratori.”
L’ articolo 2087 “Tutela delle condizioni
di lavoro” del Codice Civile Italiano recita:
“L' imprenditore e tenuto ad adottare
nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Tutte queste fonti pongono la responsabilità
della salute e della sicurezza dei lavoratori in capo al Datore di Lavoro, cioè
al “capo dell’ impresa”. Tutti gli obblighi di legge, anche quelli a carico dei
suoi collaboratori che dipendono gerarchicamente da lui, sono quindi riconducibili
sempre e comunque anche al Datore di Lavoro.
Oltre a quanto sopra, l’ articolo
40 “Rapporto di causalità” del Codice Penale Italiano al comma 2 recita:
“Non impedire un evento, che si
ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
Anche sul fronte penale viene quindi
ribadito la responsabilità dell’ imprenditore che non opera tutto quanto in suo
potere, compreso l’ obbligo di vigilanza diretta sull’ operato dei propri
dipendenti.
Pertanto quanto disposto dall’ articolo
12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’ articolo 30
comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge
fondamentale dello Stato italiano.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CONTRATTI
D’ APPALTO O D’ OPERA – INAPPLICABILITA’ A TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI / ATTIVITA’
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09
ha aggiunto integralmente all’ articolo 26 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis che recita:
“Ferme restando
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché ai lavori
o servizi la cui durata non sia superiore
ai due giorni, sempre che
essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato
XI.”
I lavori di cui all’ allegato XI sono
i seguenti :
“Lavori che espongono i lavoratori
a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di
caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati ( . .
. ). Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. Lavori con radiazioni ionizzanti
che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate ( . . .). Lavori in
prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. Lavori che espongono
ad un rischio di annegamento. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. Lavori
subacquei con respiratori. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori comportanti
l'impiego di esplosivi. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.”
In tal modo per alcune categorie
di lavoratori e per alcune tipologie di lavorazioni, non sussiste per il Datore
di Lavoro committente di contratti di appalto e d’ opera, l’ obbligo, sancito dal
comma 3 dell’ articolo 26 del D.Lgs.81/08, di elaborare il Documento Unico di Valutazione
dei
Rischi da Interferenze (“DUVRI”) recante l’ analisi
dei rischi derivanti dalle interferenze tra diverse ditte e le misure di tutela
per eliminare tali rischi.
Viene quindi meno la salvaguardia
per talune categorie di lavoratori (liberi professionisti, trasportatori) indipendentemente
dal grado di rischio delle attività appaltate.
Viene inoltre meno la salvaguardia
per tutti i lavoratori nel caso di lavorazioni di breve durata, sempre che non siano
presenti i rischi previsti dal comma 3-bis, ma anche se siano presenti rischi comunque
rilevanti per la sicurezza (basta citare il rischio da investimento da parte di
mezzi di sollevamento e trasporto).
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
L’ Articolo 6 “Obblighi generali dei
datori di lavoro” della Direttiva 89/391 recita al comma 4:
“Fatte salve le altre disposizioni
della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti
i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione
delle disposizioni
relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute,
e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e
di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi
rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti.”
La Direttiva 89/391 parla degli obblighi
di salvaguardia da adottare da parte del Datore di Lavoro, quando siano presenti
più imprese, senza eccezioni, né discriminazioni per categorie di lavoratori o di
tipologie lavorative.
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto con quanto stabilito
dalla Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
L’ articolo 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana recita:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
L’ articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana recita:
“L'iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
In merito alle misure di tutela dei
lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni
di lavoro” recita:
“L' imprenditore e tenuto ad
adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
L’ esclusione dalla salvaguardia da
adottare nei contratti d’ appalto o d’ opera per alcune categorie di lavoratori
o tipologie di attività lede i principi generali di salvaguardia delle fonti citate.
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto anche con la legge fondamentale
dello Stato italiano.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PROPROGA
DEI TERMINI PER L’ ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS
LAVORO CORRELATO
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 18 comma 1 lettera b)
del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma
1-bis che recita:
“La valutazione dello stress lavoro-correlato
di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo
6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione
delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a
fare data dal 1° agosto 2010.“
A sua volta la lettera m-quater) dell’
articolo 6, comma 8, del D.Lgs.81/08, aggiunta integral-mente dall’ articolo 6 comma
2 del D.Lgs.106/09 recita:
“[La Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:] elaborare le indicazioni
necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato”.
Viene quindi ancora una volta prorogata
la valutazione del rischio da stress lavoro correlato, differendone i termini all’
elaborazione da parte della Commissione consultiva delle indicazioni necessarie
e comunque non oltre il 1° agosto 2010.
Tale differimento appare del tutto
ingiustificato, poiché da tempo sono disponibili in letteratura valide indicazioni
su come valutare tale rischio e contrario a quanto più volte richiesto dalla Comunità
Europea all’ Italia.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
L’ articolo 5 “Disposizioni generali”
comma 1 della Direttiva 89/391 recita:
“Il datore di lavoro è obbligato
a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi con il lavoro.”
Già da tempo è stato evidenziato ed
enfatizzato che il termine “TUTTI” della Direttiva 89/391 è legato anche agli aspetti
psico-sociali della salute dei lavoratori.
La violazione di quest’obbligo ha
tra l’ altro già comportato per l’ Italia una condanna per inadempimento da parte
della Corte di giustizia CE (C-49/00).
Un ulteriore differimento dell’ obbligo
della valutazione del rischio da stress lavoro correlato è pertanto contrario a
quanto disposto dalla Direttiva 89/391.
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’
articolo 6 comma 2 del medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito
dalla Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
L’ articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana recita:
“L'iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
In merito alle misure di tutela dei
lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni
di lavoro” recita:
“L' imprenditore e tenuto ad
adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
E’ da tempo consolidato che l’ integrità
fisica del lavoratore è strettamente correlata anche al livello di stress derivante
dal proprio lavoro.
Quindi prorogare ulteriormente i termini
per la valutazione del rischio da stress da lavoro correlato fa venire meno la
tutela dell’ integrità fisico del lavoratore sancita dalle fonti citate.
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall’
articolo 6 comma 2 del medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge
fondamentale dello Stato italiano.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO – PROPROGA
DEI TERMINI PER L’ ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA
NUOVA IMPRESA O PER MODIFICHE SOSTANZIALI A UN’ IMPRESA ESISTENTE
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 18 comma 1 lettera e)
del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all’ articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma
3-bis che recita:
“In caso di costituzione di nuova
impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione
dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di
inizio della propria attività.”
Fermo restando che la valutazione
del rischio deve essere “immediata”, tale comma aggiuntivo consente al datore di
lavoro di formalizzarne l’ esecuzione, mediante l’ elaborazione del relativo documento,
solo dopo novanta giorni dall’ inizio delle attività.
Analogamente l’ articolo 19 comma
1 lettera a) del D.Lgs.106/09, ha modificato l’ articolo 29 comma 3 del D.Lgs.81/08,
come di seguito riportato:
“La valutazione dei rischi e il documento
di cui al comma 1 deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità
di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
Quindi anche nel caso di modifiche
sostanziali al processo produttivo o all’ organizzazione, la nuova valutazione del
rischio può essere formalizzata dopo un mese dall’ avvenuta modifica.
Di fatto questo consente al datore
di lavoro di non eseguire nessuna valutazione del rischio per i primi tre mesi della
nuova attività e per il primo mese dopo modifiche sostanziali, visto che solo la
formalizzazione del documento ha valore per attestare l’ avvenuta esecuzione della
valutazione del rischio.
Di conseguenza per periodi di tempo
significativi potranno non esseri formalmente definiti i seguenti punti che sono
parte integrante del documento di valutazione del rischio (articolo 28 comma 1 del
D.Lgs.81/08):
“b) l'indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato
alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.”
Le modifiche apportate dall’ articolo
18 del D.Lgs.106/09 avranno quindi come conseguenza la possibilità per i datori
di lavoro di non programmare formalmente, per i primi tre mesi di attività della
nuova impresa o per il primo mese dopo una modifica sostanziale di impresa esistente,
qualunque forma di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori e questo
al di là della tipologia lavorativa e del grado di rischio.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
Il campo di applicazione della Direttiva
89/391 è riportato all’ articolo 2 “Campo di applicazione”, comma 1 che recita:
“La presente direttiva concerne
tutti i settori d'attività privati o pubblici (attività industriali, agricole,
commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).”
Quindi quanto stabilito
dalla Direttiva 89/391 riguarda “tutti” i settori di attività, senza specificare
se esistenti o di nuova costituzione.
Ne consegue che quanto stabilito dalla
Direttiva 89/391 si debba applicare a “tutte” le imprese, a partire dall’ inizio
della propria attività e senza possibilità di deroghe o proroghe.
L’ obbligo di valutazione del rischio
per il datore di lavoro nasce dagli obblighi generali stabiliti dalla Direttiva
89/391 all’ articolo 6 “Obblighi generali dei datori di lavoro” al comma 1, che
recita:
“Nel
quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie
per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività
di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché
l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro
deve provvedere costantemente all'aggiornamento
di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze
e mirare al miglioramento delle situazioni
esistenti.”
Tale comma specifica in modo inequivocabile
che il datore di lavoro deve provvedere costantemente all’ aggiornamento delle
misure di sicurezza, che non possono che derivare da un processo di valutazione
dei rischi. Questo vale sia per modifiche sostanziali di imprese esistenti, ma anche,
per la “ratio” della norma (adeguare le misure di protezione a nuove realtà) anche
nel caso di nuove imprese.
L’ obbligo di valutazione del rischio
per il datore di lavoro è poi meglio specificato all’ articolo 6 comma 3 lettera
a) della Direttiva 89/391 che recita:
“Fatte salve le altre disposizioni
della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto del-la natura delle
attività dell'impresa e/o dello stabilimento, deve valutare i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i
metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono garantire
un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori ed
essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello stabilimento
e a tutti i livelli gerarchici”
Scopo dell’ articolo è quello di permettere,
a seguito della valutazione dei rischi, di adottare attrezzature di lavoro, preparati
chimici, sistemazione dei luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro e della sicurezza,
che riducano al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
E’ ovvio che differire di un periodo
significativo la valutazione del rischio comporta un periodo di vacanza per le misure
di tutela per i lavoratori. Non solo. E’ proprio nel caso di una nuova impresa o
di modifiche sostanziali di imprese esistenti che la valutazione del rischio dovrebbe
avvenire addirittura precedentemente all’ inizio dell’ attività, per permettere
una progettazione della nuova impresa, in termini tecnici ed organizzativi, finalizzati
alla salvaguardia della salute e della sicurezza.
D’ altro canto la Direttiva 89/391
non lascia alcuno spazio agli stati membri della Comunità Europea in merito al
momento in cui compilare il documento di valutazione dei rischi. Ciò lo si deduce
implicitamente dall’ articolo Articolo 9 “Vari obblighi dei datori di lavoro” che
recita:
“1. Il datore di
lavoro deve: a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari; b) determinare le misure protettive da prendere e,
se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare; c) tenere un elenco degli
infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di
lavorare superiore a tre giorni di lavoro; d) redigere, per l'autorità competente
e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni
sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.
2. Gli Stati membri definiscono, tenuto
conto della natura delle attività e delle dimensioni del-l'impresa, gli obblighi
che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione
dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione
dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).”
Tale articolo lascia agli Stati membri
la possibilità di definire il “momento della compilazione dei documenti previsti
al paragrafo 1, lettere c) e d)”, ma non di quelli previsti alle lettere a) (valutazione
dei rischi) e b) (determinazione delle misure protettive).
Pertanto quanto disposto dagli
articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese
contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
L’ articolo 41 della Costituzione
della Repubblica Italiana recita:
“L'iniziativa economica privata è
libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
In merito alle misure di tutela dei
lavoratori l’ articolo 2087 del Codice Civile Italiano “Tutela delle condizioni
di lavoro” recita:
“L’ imprenditore è tenuto ad adottare
nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
Tra tali misure la normativa europea
ed italiana definisce anche la valutazione dei rischi. Tali misure vanno adottate
nell’ “esercizio dell’ impresa”, che decorre dall’ inizio delle attività, e non
possono pertanto essere differite.
Pertanto quanto disposto dagli
articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese
contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.
SORVEGLIANZA SANITARIA – POSSIBILITA’
DI VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E A SEGUITO DI PROLUNGATA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
L’ articolo 26 comma 2 del D.Lgs.106/09
ha aggiunto tra i contenuti della sorveglianza sanitaria (articolo 41 comma 2 del
D.Lgs.81/08):
“e-bis) visita medica preventiva
in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro,
a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine
di verificare l’idoneità alla mansione”
L’ articolo 26 comma 3 del D.Lgs.106/09
ha aggiunto integralmente all’ articolo 41 del D.Lgs.81/08 il comma 2-bis, che recita:):
“2-bis. Le visite mediche preventive
possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo
39, comma 3.”.
Infine lo stesso articolo 26 del D.Lgs.106/09
al comma 5 ha modificato l’ articolo 41 comma 4, come segue:
“Nei casi ed alle condizioni previste
dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d) e-bis) e e-ter)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
Viene concessa così, al datore di
lavoro, per tramite del Medico Competente (che è il medico di fiducia dell’ azienda
da cui viene pagato e non dei lavoratori), un controllo delle condizioni di salute
di persone che non hanno ancora nessun rapporto di subordinazione con l’ azienda.
L’ intento dell’ aggiunta delle visite
preassuntive non può essere visto come tutela della salute dei lavoratori, in quanto
si applica prima dell’ instaurazione del rapporto di lavoro, ma appare come una
forma di discriminazione e di selezione, in modo da scartare in partenza persone
che possano essere affette da problemi di salute.
Inoltre la possibilità di verificare
anche accertamenti su condizioni di alcol dipendenza e su assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti, appare come forma di discriminazione e sele
zione. Infatti tali accertamenti hanno senso solo
dopo l’ assunzione del lavoratore e solo limitatamente alle attività lavorative
per cui l’ assunzione di alcol o stupefacenti può costituire un rischio aggiuntivo
per il lavoratore e per altri. Tale attività sono definite in maniera chiara e univoca
rispettivamente dall’ Allegato I dell’ Intesa Stato Regioni del 16/03/06 e dall’
Allegato I dell’ Intesa Stato Regioni 30/10/07.
Appare altresì chiaro l’ intento discriminatorio
dell’ estensione a sorveglianza sanitaria, in maniera del tutto generica e senza
discriminazioni in merito ai rischi specifici, e, soprattutto del controllo su condizioni
di alcol dipendenza e su assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, a seguito
di malattia prolungata. In tal modo si permette al datore di lavoro di intromettersi
nella vita privata di un proprio dipendente, con l’ intento, se questi risultasse
“sgradito” all’ azienda, di impugnare la non idoneità alla mansione, come “giusta
causa” di licenziamento.
Appare significativo che l’ articolo
26 comma 1 del D.Lgs.106/09 abbia eliminato dall’ articolo 41 comma 1 lettera
a) del D.Lgs.81/08 le parole “dalle direttive europee”. In tal modo
ora tale disposto recita
“La sorveglianza sanitaria è effettuata
dal medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6”.
Il D.Lgs.106/09 ha quindi esplicitamente
escluso le Direttive Europee come fonti per la definizione della necessità di sorveglianza
sanitaria.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
Per quanto riguarda la sorveglianza
sanitaria, l’ articolo 14 “Controllo sanitario” comma unico della Direttiva 89/391,
recita quanto segue:
“Per assicurare un adeguato controllo
sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza
e la loro salute sul lavoro, vengono stabilite misure conformemente alle
legislazioni e/o
prassi nazionali.”
La Direttiva 89/391 sancisce in maniera
esplicita che la sorveglianza sanitaria deve essere estesa ai soli lavoratori. Non
è quindi ammissibile eseguire controlli sanitari su chi non è ancora lavoratore
in quanto deve essere ancora assunto.
Secondo la Direttiva 89/391 inoltre
il contenuto del controllo sanitario deve essere stabilito “in funzione dei rischi
riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro”. Appare quindi del tutto ingiustificato
la possibilità, del tutto generica e non suffragata da considerazioni in merito
ai rischi reali cui è sottoposto il lavoratore, di eseguire controlli sanitari a
seguito di prolungata assenza dal lavoro.
Inoltre la Direttiva 89/391 specifica
che le misure relative alla sorveglianza sanitaria devono essere conformi alle leggi
nazionali.
La possibilità di visita preassuntiva
è invece in contrasto con l’ articolo 5 della legge n. 300 del 1970 “Statuto dei
lavoratori” (vedi dopo).
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto con quanto stabilito
dalla Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
L’ articolo 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana recita:
“Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali.”
L’ articolo 4 della Costituzione della
Repubblica Italiana recita:
“La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.”
Le visite mediche preassuntive, previste
dal D.Lgs.106/09, costituiscono una chiara violazione di tale diritto fondamentale,
in quanto consentono di fatto al datore di lavoro una discriminazione nei confronti
del personale da assumere.
Analogamente le visite a seguito di
prolungata assenza dal lavoro, sempre previste dal D.Lgs.106/09, effettuabili in
maniera del tutto generica e senza discrimini in merito ai rischi cui è sottoposto
il lavoratore, ledono tale diritto fondamentale.
Oltre alla legge fondamentale dello
Stato, le visite mediche preassuntive e a seguito di prolungata assenza dal lavoro,
previste dal D.Lgs.106/09, sono in palese contrasto con una legge dello Stato italiano.
In particolare esse sono in contrasto con l’ articolo 5 “Accertamenti sanitari”
della legge n. 300 del 1970 (“Statuto dei lavoratori”), che recita:
“Sono vietati accertamenti da parte
del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia
o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti
a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.”
Pertanto quanto disposto dall’
articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto anche con la
legge fondamentale dello Stato italiano.
RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE IPOTESI
SANZIONATORIE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTIVALUTAZIONE DEL RISCHIO
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
Senza entrare nel dettaglio, viene
prevista in numerosi articoli del D.Lgs.106/09 una inaccettabile riduzione generalizzata
delle sanzioni.
Tale riduzione delle sanzioni appare
del tutto ingiustificata, soprattutto in un momento in cui la politica del governo
in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della reazione
penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle
modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.).
La sicurezza sul lavoro rappresenta
l’ unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio,
quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato
un interesse meritevole di tutela.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
Senza ovviamente poter entrare nel
merito del sistema sanzionatorio di ogni singolo Stato membro, l’ articolo 4 commi
1 e 2 della Direttiva 89/391, definendo i principi di vigilanza e sorveglianza
sulla normativa nazionale relativa alla salvaguardia della salute e della sicurezza
dei lavoratori, recita quanto segue:
“Gli Stati membri adottano le disposizioni
necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti
dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione
della presente direttiva. Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza
ed una sorveglianza adeguate.”
E’ evidente che una riduzione generalizzata
dell’ apparato sanzionatorio, senza nessuna proporzionalità rispetto alla gravità
del reato, fa venire meno l’ efficacia della vigilanza e della sorveglianza richiesta
dalla Direttiva 89/391.
Pertanto quanto disposto da tutti
gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono in maniera generalizzata le sanzioni
per datori di lavoro e dirigenti è in palese contrasto con quanto stabilito dalla
Direttiva comunitaria.
Cosa dice la legge fondamentale
dello Stato Italiano
La riduzione generalizzata delle sanzioni
a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti prevista dal D.Lgs.106/09 appare in
palese contrasto con il principio di proporzionalità della sanzione alla offesa
arrecata al bene protetto (articolo 27 della Costituzione).
E’ sufficiente confrontare l’ irrisorietà
delle pene rispetto a principi fondamentali di tutela della salute e della sicurezza,
con l’ inasprimento generalizzato delle pene previste per altri reati di pari gravità,
per rendersi conto della incostituzionalità di quanto disposto dal D.Lgs.106/09
anche in tali termini.
Pertanto quanto disposto da tutti
gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono in maniera generalizzata le sanzioni
per datori di lavoro e dirigenti è in palese contrasto anche con la legge fondamentale
dello Stato italiano.
MODIFICATO L'OBBLIGO DI CONSEGNA
DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DELLA COPIA DEL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO) AGLI RLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).
Cosa ha modificato il D.Lgs.106/09
La modifica apportata dal DLgs 106/09
all’art. 18 (comma 1 lett. O) del Dlgs 81/08 (Il documento di valutazione dei
rischi è consultato esclusivamente in azienda) è in netto contrasto con l’art.
3 comma 1 lett. E delle Legge 123/ 07. La Legge 123, infatti, afferma che
“Il datore di lavoro e’ tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento
(DVR)” e non pone nessun vincolo alle modalità d’utilizzo del DVR da parte
degli Rls (incluso, quindi, la possibilità di consultarlo fuori dall’azienda).
Il decreto correttivo d.lgs 106/09
imponendo che, il documento di valutazione dei rischi sia consultato esclusivamente
in azienda, rappresenta, di fatto, una grave limitazione dei diritti del Rls, al
quale si imporrebbe la validazione di un documento senza che lo stesso ne possa
effettivamente disporre (cioè averlo consegnato nelle proprie mani ma con un effettivo
diritto di utilizzo) in virtù delle proprie funzioni e prerogative e cosi limitandolo
nella possibilità di conoscenza e valutazione.
Poiché il DLgs 81/08 (e il Decreto
correttivo 106 /09) sono Decreti attuativi solo dell’art 1 della legge delega 123/
07, non possono essere in contrasto con quanto affermato dall’art. 3 della legge
123; obbligo entrato in vigore prima dell’emanazione del Dlgs 81.
Il decreto correttivo dunque è da
considerarsi illegittimo e incostituzionale in quanto contrasta e eccede alla legge
123/07, perché determina, di fatto, una riduzione dei diritti e delle prerogative
della rappresentanza come era chiaramente definita dalla legge stessa.
Cosa dice la Direttiva Comunitaria
La stessa disposizione è anche in
contrasto con una specifica Direttiva dell’UE ( 2002/14/CE)
che prevede che i rappresentanti dei
lavoratori possano farsi supportare nella loro funzione da propri consulenti.