D.LGS. 106: TUTTE LE SANZIONI MODIFICATE DAL CORRETTIVO AL DLGS 81
Le sanzioni del Testo Unico Sicurezza modificate dal D.LGS. 106.
|
L’analisi delle modifiche
apportate dal decreto legislativo 106/2009 al testo unico
sicurezza lavoro (dlgs 81/2008) dimostra come i principali cambiamenti hanno
riguardato il regime sanzionatorio mediante una
razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle
violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale
preposto, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti,
proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi
particolari. In questo senso, la quarta parte della disamina delle modifiche
apportate dal D.lgs. 106 riguarda tutte le sanzioni, mettendo in
relazione il vecchio regime sanzionatorio con il nuovo.
Tra i cambiamenti introdotti dall’art. 11 del
D.lgs. 106 all’art. 14 del D.lgs.
81 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori), segnaliamo la modifica al comma 4 che
riguarda le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale. In particolare, la lettera c) viene
sostituita con la seguente:
| Art. 14, comma 4, lett. c) |
Art. 14, comma 4, lett. c) (coordinato con il D.lgs.
106/2009) |
| il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto
a quelle di cui al comma 6. |
il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al
comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro |
L’art. 32 del Dlgs 106 sostituisce completamente l’art. 55 del dlgs 81 (Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente):
| Art. 55 |
Art. 55 (coordinato con il Dlgs 106/2009) |
|
1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in
assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f)
dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione È commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),
d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il
datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi
1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi
manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2,
lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3,
43, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1,
lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere
d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera
c).
Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da
quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500
a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2,
lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1,
lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000
euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u),
29, comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r),
con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r),
con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a
euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1,
lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500
in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude
l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo
53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
|
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto
da quattro a otto mesi se la violazione È commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),
d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla
compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia
inferiore a 200 uomini-giorno.
3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di
lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere
b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.
4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di
lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere
a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000
euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1,
lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed
e), e 4, 45, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a
5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c),
e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1,
lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a
6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a),
d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si
applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o
3-ter.
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35,
comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600
euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41,
comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento
agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con
riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25,
comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro
per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di
violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con
riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude
l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
|
Gli artt. 33-37 del dlgs 106 sostituiscono gli artt. 55-60 del Dlgs 81, in
particolare:
Art. 56
Sanzioni per il preposto
|
Art. 56 (coordinato con il D.lgs. 106/2009)
Sanzioni per il preposto |
1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attivita'
alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma
1, lettere a), e), f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900
euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b),
c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g). |
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i
preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono
puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).”.
|
| |
|
|
Art. 57
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori
|
Art. 57 (coordinato con il Dlgs 106/2009)
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori |
|
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23
sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000
euro.
|
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti
con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23
sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000
a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.
|
| |
|
|
Art. 58
Sanzioni per il medico competente
|
Art. 58 (coordinato con il D.lgs. 106/2009)
Sanzioni per il medico competente |
|
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d),
e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere
b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a
5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera
l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h),
i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500
euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.
|
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo
periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento
alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro
per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. |
| |
|
|
Art. 59
Sanzioni per i lavoratori
|
Art. 59 (coordinato con il Dlgs 106/2009)
Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600
euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b),
c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si
applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. |
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e),
f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
la violazione dell’articolo 20, comma 3.
|
| |
|
|
Art. 60
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi,
i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo
|
Art. 60 (coordinato con il D.lgs. 106/2009)
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi,
i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo |
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). |
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per
ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera
c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20,
comma 3.
|
L’art. 41 del dlgs 106 modifica l’art. 68 del dlgs 81 riguardante le sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione delle norme
inerenti i luoghi di lavoro, in particolare:
Art. 68
Sanzioni per il datore di lavoro
|
Art. 68 (coordinato con il Dlgs 106/2009)
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente |
|
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a
16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e
2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500
euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.
|
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 66 (lavori in
ambienti sospetti di inquinamento);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1 (requisiti
ambienti di lavoro), e 65, commi 1 e 2 (lavori
sotterranei o semisotterranei);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2 (notifiche
all'organo di vigilanza competente per territorio).
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui
all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e
6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista
dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
|
Gli artt. 86, 87, 88, 89, 91 e 92 del dlgs 106 modificano rispettivamente gli
artt. 157, 158, 159, 160, 165 e 166 del dlgs 81 inerenti le sanzioni in caso di
violazione degli obblighi all’interno dei cantieri temporanei e mobili,
in particolare:
|
Art. 157
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
|
Art. 157 (coordinato con il d.lgs. 106/2009)
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
|
|
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1,
secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9,
lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo
periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000
euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).
|
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a),
93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma
1, primo periodo.
|
| |
|
|
Art. 158
Sanzioni per i coordinatori
|
Art. 158 (coordinato con il d.lgs. 106/2009)
Sanzioni per i coordinatori |
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000
euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1,
lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione
dell'articolo 92, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250
a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1,
lettera d). |
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da
tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b),
c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
|
| |
|
|
Art. 159
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
|
Art. 159 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti |
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1,
lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126,
128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500
a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122,
123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d),
e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II
del
presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600
euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101,
commi 2 e 3.
2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a),
100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900
euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123,
140, commi 3 e 6, 152, comma 2. |
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o
con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo
96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8
mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa
in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in
presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si
applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano
operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi
di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3,
111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126,
128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125,
commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140,
comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro
per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d),
e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle
disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria
omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui
all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi
igienicoassistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti
1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti
di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni
caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
|
| |
|
|
Art. 160
Sanzioni per i lavoratori
|
Art. 160 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000
a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000
euro per la violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli
124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2. |
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro
per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.
|
| |
|
|
Art. 165
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
|
Art. 165 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma
1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000
a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1,
lettera a). |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea
di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui
agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV,
punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1
e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII,
punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la
pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti
violati.
|
| |
|
|
Art. 166
Sanzioni a carico del preposto
|
Art. 166 (coordinato con il
dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del preposto |
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla
quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600
euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a). |
abrogato |
Per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi, gli artt. 93 e 94 del
dlgs 106, modifica le sanzioni previste dagli artt. 170 e 171 del dlgs 81, in
particolare:
|
Art. 170
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
|
Art. 170 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
|
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000
fino ad euro 10.000 per la violazione dell’articolo 168, commi
1 e 2, 169, comma 1, lettera b);
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 169, comma
1, lettera a).
|
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.
|
| |
|
Art. 171
Sanzioni a carico del preposto |
Art. 171 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del preposto |
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla
quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo
19:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 ad
euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad
euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera
a). |
abrogato |
Per quanto riguarda i lavori che prevedono attrezzature munite di
videoterminale, l'art. 95 del dlgs 106 modifica le sanzioni a carico
del datore di lavoro e del dirigente previste dall'art. 178 del dlgs 81, in
particolare:
|
Art. 178
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
|
Art. 178 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
|
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000
fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma
2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma
1, lettera a).
|
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 169, comma 1.
|
Per quanto concerne i rischi connessi a RUMORE, VIBRAZIONI e RADIAZIONI
OTTICHE SUPERFICIALI, gli artt. 107 e 108 del dlgs 106 modificano gli
artt. 219 e 220 relativi a:
|
Art. 219
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
|
Art. 219 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
|
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a
otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e
5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184,
185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3,
202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi
2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
|
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190,
commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3,
202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185,
192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo,
203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro
750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192,
comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
|
| |
|
Art. 220
Sanzioni a carico del medico competente |
Art. 220 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del medico competente |
|
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi
o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione
degli articoli 185 e 186.
|
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi
o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli
articoli 185 e 186.
|
Gli artt. 121-125 del dlgs 106 modificano il regime sanzionatorio previsto dagli
artt. 262-265 del dlgs 81 relativo ai lavori soggetti a RISCHIO CHIMICO,
in particolare:
|
Art. 262.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
|
Art. 262 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
|
|
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000
a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1
a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3,
237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2
e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256,
commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1,
227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240,
comma 3, 248, comma 1, e 252;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a
3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e
256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000
euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e
8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
|
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e
3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228,
commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e
2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4,
251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259,
commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e
3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256,
commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma
3, e 260, commi 2 e 3. |
| |
|
|
Art. 263.
Sanzioni per il preposto
|
Art. 263 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per il preposto
|
|
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto
in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1,
3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e
242, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800
euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e
239, commi 1 e 4.
|
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1,
3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2,
248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000
euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e
239, commi 1, 2 e 4.
|
| |
|
|
Art. 264.
Sanzioni per il medico competente
|
Art. 264 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per il medico competente
|
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a
4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo
periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800
euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2. |
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo
periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800
euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.
|
| |
|
| Art. 264-bis |
Art. 264-bis (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
|
| Non previsto |
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450
euro.
|
|
|
|
Art. 265.
Sanzioni per i lavoratori |
Art. 265 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni per i lavoratori |
| 1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la
violazione dell'articolo 240, comma 2. |
Abrogato |
In caso di violazione degli adempimenti connessi alle attività soggette all'esposizione
di AGENTI BIOLOGICI, gli artt. 131-135 del d.lgs. 106 modificano il
regime sanzionatorio previsto dagli artt. 282-286 del dlgs 81, in particolare:
|
Art. 282.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
|
Art. 282 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
|
|
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e
3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3;
275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi
1 e 2;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a
euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.
|
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4,
271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279,
commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000
euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e
277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro
per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.
|
| |
|
|
Art. 283
Sanzioni a carico dei preposti
|
Art. 283 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico dei preposti |
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla
quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000
a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2;
272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279,
commi 1 e 2. |
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda
da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma
2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.
|
| |
|
|
Art. 284.
Sanzioni a carico del medico competente
|
Art. 284 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico del medico competente
|
| 1. Il medico competente è punito con l'arresto
fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per
la violazione dell'articolo 279, comma 3. |
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due
mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione
dell’articolo 279, comma 3.
|
| |
|
|
Art. 285.
Sanzioni a carico dei lavoratori
|
Art. 285 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico dei lavoratori
|
|
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a
euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro
103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.
|
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800
euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3;
b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a
400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
|
| |
|
Art. 286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
|
Art. 286 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti |
| 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo
273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500 euro. |
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo
273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 450 euro. |
Per quanto riguarda i lavori connessi a RISCHIO ESPLOSIONE,
l'art. 141 del d.lgs. 106 modifica l'art. 297 del dlgs 81:
|
Art. 297
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
|
Art. 297 (coordinato con il dlgs 106/2009)
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
|
|
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000
per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293,
commi 1 e 2, e 296.
|
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto
da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1
e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.
|
Scarica subito il D.LGS. 106 integrato nel
Testo Unico Sicurezza :
Download
|
| (news inserita il 15/09/2009) |
|