La direttiva 89/655/CE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature da parte
dei lavoratori durante il lavoro, in particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, ha subito diverse e sostanziali
modifiche. Con la presente direttiva, per ragioni di chiarezza e di
razionalizzazione, si vuole procedere alla codificazione di tale direttiva.
La presente direttiva, si legge nel considerando 2, è una direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, del q12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della salute e della salute dei lavoratori durante
il lavoro. Di conseguenza, le disposizioni della sopraccitata direttiva si
applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di
attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più
vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.
Si sottolinea che il rispetto delle prescrizioni minime intese garantire un
maggiore livello di sicurezza e di sicurezza durante l'uso di attrezzature di
lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori
Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni
meramente economiche.
I lavori in quota, ad esempio, possono esporre i lavoratori a rischi
particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi
di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi i infortuni sul lavoro,
che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto
per quanto riguarda quelli mortali.
La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli
obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di
tali obiettivi.
Essa prevede che, fra gli obblighi dei datori di lavoro, vengano prese le
misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da
svolgere e opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il
datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche
specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro,
o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'uso di dette attrezzature
di lavoro.
Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un
rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori siano
qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso
dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi
interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione
dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.
Fonte: AMBLAV.IT