ID #1271

Occorre effettuare le verifiche previsionali e di impatto acustico di un’attività commerciale (bar, ristorante, ecc) realizzata in un fabbricato nel quale sia presente anche l'abitazione del proprietario?

Nello svolgimento della mia attività di TCAA, mi capita sempre più spesso che mi venga richiesta la relazione previsionale e/o la valutazione di impatto acustico di attività varie (bar, ristoranti etc) realizzate in un fabbricato nel quale sia poi presente l'abitazione del proprietario del locale. Volevo capire se tale abitazione, rientra o meno nei ricettori sensibili (ambienti abitativi) per i quali va calcolato il limite assoluto e differenziale di immissione.

 

La normativa di settore in capo al d.P.C.M. 14/11/1997 non pone dubbi sul fatto che i valori limite differenziali di immissione debbano essere verificati all’interno degli ambienti abitativi, ossia in “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive”. A tal riguardo, il legislatore si è badato bene dal voler indicare una forma di qualsivoglia legame con la proprietà (abitazione di proprietà, in affitto o altro), in quanto la normativa in materia di inquinamento acustico mira, principalmente, a garantire all’interno degli ambienti abitativi condizioni di vita salubri, ossia che non pregiudichino l’incolumità psicofisica di quanti vi permangano, più o meno stabilmente, al loro interno, coerentemente a quanto indicato dall’art. 32 della Costituzione (Diritto alla salute). Infatti è oramai riconosciuto come il rumore possa nuocere alla salute delle persone esposte, ragione per la quale è stato prescritto l’obbligo di dover osservare adeguate soglie limite, sia in termini assoluti che differenziali. Appare quindi evidente che per poter considerare un ambiente agibile/abitabile o, comunque, adatto ad un impiego abitativo, non possano essere immessi al suo interno livelli di rumore inaccettabili, ovvero livelli di rumore superiori a quelli stabiliti dalla Legge. Ciò considerato pare legittimo che le valutazioni previsionali richieste ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 debbano includere tale tipo di verifica, indipendentemente dal fatto che il proprietario dello stabile, nel quale ha origine il fenomeno rumoroso, coincida con quello dell’abitazione, in quanto i due locali assolvono ad esigenze diverse, quindi vincolate a specifici e, in taluni casi, differenti adempimenti che la P.A. è tenuta a richiedere all’atto del procedimento istituito.


Tags: acustica

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