Nello svolgimento della mia attività di TCAA, mi capita sempre più spesso che mi venga richiesta la relazione previsionale e/o la valutazione di impatto acustico di attività varie (bar, ristoranti etc) realizzate in un fabbricato nel quale sia poi presente l'abitazione del proprietario del locale. Volevo capire se tale abitazione, rientra o meno nei ricettori sensibili (ambienti abitativi) per i quali va calcolato il limite assoluto e differenziale di immissione.
La normativa di settore in capo al d.P.C.M. 14/11/1997 non pone dubbi sul fatto che i valori limite differenziali di immissione debbano essere verificati all’interno degli ambienti abitativi, ossia in “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive”. A tal riguardo, il legislatore si è badato bene dal voler indicare una forma di qualsivoglia legame con la proprietà (abitazione di proprietà, in affitto o altro), in quanto la normativa in materia di inquinamento acustico mira, principalmente, a garantire all’interno degli ambienti abitativi condizioni di vita salubri, ossia che non pregiudichino l’incolumità psicofisica di quanti vi permangano, più o meno stabilmente, al loro interno, coerentemente a quanto indicato dall’art. 32 della Costituzione (Diritto alla salute). Infatti è oramai riconosciuto come il rumore possa nuocere alla salute delle persone esposte, ragione per la quale è stato prescritto l’obbligo di dover osservare adeguate soglie limite, sia in termini assoluti che differenziali. Appare quindi evidente che per poter considerare un ambiente agibile/abitabile o, comunque, adatto ad un impiego abitativo, non possano essere immessi al suo interno livelli di rumore inaccettabili, ovvero livelli di rumore superiori a quelli stabiliti dalla Legge. Ciò considerato pare legittimo che le valutazioni previsionali richieste ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 debbano includere tale tipo di verifica, indipendentemente dal fatto che il proprietario dello stabile, nel quale ha origine il fenomeno rumoroso, coincida con quello dell’abitazione, in quanto i due locali assolvono ad esigenze diverse, quindi vincolate a specifici e, in taluni casi, differenti adempimenti che la P.A. è tenuta a richiedere all’atto del procedimento istituito.