Blumatica - software edilizia e sicurezza 
Rendiamo Semplici le Cose Complesse!
La Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 2456 del 08/03/2017 avente per oggetto "Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica", che modifica ed integra il recente Decreto 176 del 12/01/2017.
Il nuovo Decreto ha provveduto a Sostituire le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n. 176 del 12.1.2017, con le “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica” e con il relativo allegato B “Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica”.
Una delle modifiche apportate dal decreto riguarda la valutazione del coefficiente medio di scambio termico (H’T).
In particolare, nel caso di ristrutturazione importante di 2° Livello i requisiti di prestazione energetica da verificare si riferiscono alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di componenti dell’involucro dell’edificio oggetto di intervento e al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) per tutte le intere superfici sulle quali insiste l’intervento; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della falda dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera falda;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord;
- se l’intervento riguarda una porzione di parete verticale esposta a sud ed una porzione di parete verticale esposta a ovest, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) è unica e determinata considerando l’intera parete esposta a sud e quella ad ovest.
- Nel caso in cui in cui le parti opache e trasparenti costituenti l’involucro oggetto dell’intervento siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico, occorre considerare entrambe le porzioni ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione
- Qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell’H’T deve essere seguita solo sulla parte su cui si interviene
- Nel caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica va condotta sull’intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi
- Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (es. pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.
- File XML da importare nel Catasto Energetico Regionale (CEER) senza ulteriori passaggi, completo di TUTTI i dati dell’APE (involucro, impianti ed interventi migliorativi). Blumatica Energy è accreditato da Infrastrutture Lombarde SpA e utilizza CENED+ 2.0 Motore (clicca qui per visualizzare l’elenco dei software autorizzati);
- Relazione Tecnica (ex Legge 10/91);
- Schede di dettaglio dei componenti opachi e trasparenti.
La diagnosi energetica (o audit energetico) è “una procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, al fine di individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati” (D. Lgs. 115/2008).
La diagnosi energetica riporta, pertanto, il consumo reale dell’edificio in condizioni di esercizio, al fine di consentire un uso razionale e una gestione corretta dell’energia.
In base all’attuale legislazione, la diagnosi è obbligatoria nei seguenti casi:
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Edifici residenziali: l’art. 5.3 del D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) prevede che nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali, tra cui:
- Impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- Impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
- Le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
- Impianto centralizzato di cogenerazione;
- Stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
- Per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN 15232.
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Condomini con impianti centralizzati: il D. Lgs. 102/2014 introduce l’obbligo della contabilizzazione di calore, rendendo cogente la norma UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.
La norma UNI prevede che si calcoli il fabbisogno energetico di ogni appartamento e dell’intero edificio, con il quale si stimeranno le quote fisse (consumo involontario) e anche le quote a consumo (consumo volontario) ad esempio nei prospetti previsionali. Il fabbisogno energetico va calcolato seguendo le indicazioni della norma UNI/TS 11300 che distingue le condizioni standard (utilizzare per la redazione ad esempio dell’APE) da quelle reali (tailored rating).
Anche se nell’attuale versione della norma (UNI 10200:2015) non si ha un preciso richiamo alla diagnosi energetica, quest’ultima rappresenta l’unico strumento per garantire un’analisi accurata dei fabbisogni e una precisa ripartizione della spesa energetica. Inoltre, è fondamentale partire da un’analisi approfondita del fabbisogno in modo da offrire soluzioni di miglioramento energetico che in alcuni casi possono anche ripagare il progetto di contabilizzazione del calore.
In particolare, secondo quanto riportato nel D. Lgs. 102/2014, la contabilizzazione del calore al singolo appartamento può essere eseguita in due modi: attraverso l’applicazione di contatori a lettura diretta (negli impianti cosiddetti ad anello o a zone) o, dove ciò non sia possibile o risulti non efficiente sotto un profilo economico (impossibilità attestata con relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), mediante applicazione di ripartitori su ciascun corpo scaldante (contabilizzazione indiretta, negli impianti cosiddetti a colonna).
Una condizione esimente all’obbligo di installare la contabilizzazione anche in questa seconda modalità è contenuta nella lettera c) dell’art. 9 ove si dice testualmente che l’obbligo sussiste “salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore”. “Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato”.
Da ciò ne deriva ancora una volta l’importanza di una diagnosi energetica, che il progettista o tecnico abilitato deve redigere per affermare l’eventuale impossibilità di applicazione dei contatori o ripartitori e quindi suggerire le soluzioni tecniche che costituiscano “metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore individuale”.
La complessità della materia e la poca chiarezza delle normative, impongono, quindi, uno standard elevato in termini di competenza tecnica.
Risulta fondamentale, pertanto, formarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
In tal senso Blumatica mette a disposizione i software:
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Blumatica UNI 10200 che, in un'unica soluzione, consente di gestire tutte le problematiche connesse alla contabilizzazione del calore, alla ripartizione delle spese condominiali e al progetto di termoregolazione.
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Blumatica Diagnosi Energetica ti consente di valutare in modo chiaro qual è lo stato di fatto dell’edificio e quindi gli interventi di miglioramento energetico da attuare.
Il software ti consente di valutare i consumi reali dell’edificio, effettuando una valutazione energetica adattata all’utenza (tailored rating) definendo l’uso effettivo del sistema fabbricato-impianto definendo il profilo di occupazione (per i giorni festivi e feriali), i diversi parametri che incidono sui fabbisogni (apporti interni, schermature mobili e chiusure oscuranti, acqua calda sanitaria, illuminazione, ventilazione, ecc.), la conduzione dell’impianto (continua, intermittente, attenuazione), le condizioni al contorno (temperature esterne ed interne, ecc.).
Effettuata la validazione del modello di calcolo con i consumi reali desunti dalle bollette, definisci diversi scenari di miglioramento energetico, ciascuno costituito da differenti tipologie di intervento (componenti opachi, finestrati, generatori, sottosistemi impianto lato utenza, fonti rinnovabili, illuminazione, ventilazione, ecc.).
Per ciascuno scenario, il software effettua un’analisi dei costi e dei benefici, calcolando i risparmi energetici, la riduzione di emissioni di inquinanti, indicatori economici (VAN, IP, TIR) e un dettagliato computo metrico estimativo.
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La motivazione risiede nella definizione dell’edificio di riferimento riportata nei D.M. del 26/06/2016.
Ricordiamo che la scala delle classi energetiche è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard(2019/2021)), calcolato secondo quanto previsto dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto Requisiti Minimi, ipotizzando che in esso siano installati elementi edilizi dotati dei requisiti minimi di legge vigenti per gli anni 2019/2021 ed impianti standard.
1.1 – Parametri relativi al fabbricato dell’edificio di riferimento |
U2019/2021 (W/m2K) |
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Tabella 1 – Tecnologie standard dell’edificio di riferimento
Esaminando i parametri che caratterizzano l’edificio di riferimento, risulta evidente che per i servizi di climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione, ci può essere una netta differenza tra l’edificio di riferimento e quello reale oggetto di valutazione, con conseguente ripercussione sulla classe energetica.
Pertanto, certificando solo in base a tali servizi un edificio con componenti di scarsa efficienza energetica e in cui sono installati impianti con rendimenti inferiori ai valori riportati nella tabella precedente, la classe energetica sarà sicuramente molto scadente (ad esempio G).
Per i servizi di illuminazione e trasporto, invece, il decreto stabilisce che l’edificio di riferimento abbia le medesime caratteristiche dell’edificio reale (per l’illuminazione, ad esempio, la stessa potenza installata, occupazione, sfruttamento della luce naturale, ecc.).
L’unica differenza tra i due edifici, infatti, è solo nella tipologia dei sistemi automatici di regolazione (classe B).
Tale fattore, però, incide relativamente poco sulla prestazione energetica globale dell’edificio facendo sì che, per tale servizio energetico, l’edificio reale sia quasi paragonabile in termini di prestazioni con quello di riferimento.
Risulta quindi evidente che, all’aumentare del fabbisogno di energia per il servizio di illuminazione (ovvero della potenza installata dei diversi apparecchi di illuminamento), gli altri servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, ACS, ventilazione) pesino sempre meno sul fabbisogno totale dell’edificio.
Pertanto, anche se aumenta il fabbisogno totale dell’edificio reale, quest’ultimo diventa sempre più simile a quello dell’edificio di riferimento e, di conseguenza, la classe energetica si avvicina sempre più alla classe A1!
Ovviamente, il miglioramento della classe energetica (da G ad A1) ha un andamento asintotico rispetto alla fascia A1 (che rappresenta proprio la prestazione dell’edificio di riferimento), alla quale non arriverà mai in virtù delle differenze tra i due edifici sugli altri servizi energetici (es. trasmittanze, generatori, ecc.).
Blumatica Energy ti consente di redigere in un’unica soluzione tutta la documentazione necessaria in materia di efficienza energetica (APE, AQE, Legge 10, Relazione tecnica, Analisi interventi migliorativi, Annunci commerciali, Verifiche termoigrometriche, ecc.) e, soprattutto, di essere continuamente aggiornato e formato sulla problematica.
Grazie alla tecnologia SAAT (Software As A Teacher), l’esclusiva ed innovativa tecnologia Blumatica che ti consente di apprendere la tematica (tecnica e normativa) man mano che utilizzi il software, sei sempre preparato su come affrontare correttamente le diverse problematiche.
Ulteriori dettagli http://www.blumatica.it/software/certificazione-energetica/software-certificazione-energetica-degli-edifici-ape-ed-aqe/
Ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
A tal proposito, intervengono a far luce le indicazioni operative del coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro che rispondono alle domande più frequenti in materia di valutazione dei rischi legati agenti fisici.
In particolare, alla domanda "Chi può eseguire le valutazioni del rischio rumore nei luoghi di lavoro?" si risponde:
Con la dicitura “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia” normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in materia” possono essere ritenute le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale.
La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro non deve essere confusa con la valutazione dell'impatto acustico ambientale. Seppur le grandezze fisiche sono le medesime, le valutazioni vengono eseguite facendo riferimento a normative differenti.
Per eseguire le valutazioni di impatto acustico c'è bisogno di essere tecnici competenti in acustica iscritti ad un albo regionale; per fare le valutazioni del rumore sui luoghi di lavoro bisogna dimostrare di essere competenti in materia ed il modo più semplice per farlo è possedere l'attestato di un corso di formazione. E' evidente che il tecnico competente in acustica può fare le valutazione del rumore sui luoghi di lavoro senza partecipare ad altri corsi in quanto la sua abilitazione soddisfa ampiamente i requisiti previsti dal D. Lgs. 81/08.
Ulteriori dettagli http://www.blumatica.it/page/acquisto-promo-blumatica-rumore-corso-sw-2016/
In caso di edifici privi di tali impianti la determinazione della prestazione energetica avviene simulando la loro presenza in una configurazione standard riportata nel decreto. Pertanto - mentre con le “vecchie” linee guida nazionali occorreva simulare una generazione di tipo elettrico - con il nuovo decreto si assumono dei rendimenti fissati come requisiti minimi per il sistema di utilizzazione (emissione, regolazione, distribuzione) e di generazione (a combustibile gassoso).
Tale modifica genera in primis, nella sezione “prestazione energetica degli impianti e consumi stimati”, una quantità annua consumata di gas naturale diversa da zero.
Inoltre, la classe energetica assegnata a tale tipologia di edificio risulta notevolmente differente rispetto al passato.
In particolare, con la vecchia metodologia tale edificio aveva un’alta probabilità di essere in una classe energetica G in quanto, il non avere un impianto di riscaldamento e/o ACS significava più che raddoppiare il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (il fattore di conversione in energia primaria dell’energia elettrica da rete era pari a 2,174).
Simulare invece una generazione a combustibile fossile comporta una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell’edificio [il fattore di conversione in energia primaria del gas naturale è notevolmente inferiore a quello dell’elettricità (1,05)].
Inoltre, i valori fissati dal decreto in caso di assenza di impianto per i rendimenti dei sistemi di utilizzazione e generazione sono gli stessi che occorre utilizzare per il calcolo dell’edificio di riferimento con il quale va effettuato il confronto per la classificazione energetica dell’edificio reale. Ciò si traduce nel confrontare due situazioni impiantistiche praticamente identiche e di conseguenza una classe energetica all’edificio migliore della G.
Paradossalmente, se il fabbricato fosse costituito da componenti con trasmittanze conformi ai limiti normativi, all’edificio sarebbe assegnata una classe energetica A1, se non migliore, pur essendo privo di impianti.
Blumatica Energy consente di rappresentare l’assenza di impianti con un semplice click. Indicando per ciascun servizio energetico l’assenza di impianto, infatti, il software provvede in automatico ad effettuare le dovute simulazioni e calcolare la classe energetica.
Per ulteriori informazioni http://www.blumatica.it/software/certificazione-energetica/
Per quanto disciplinato direttamente dal nuovo codice dei contratti, l’articolo 105 dispone che il subappalto è consentito:
- solo nel caso in cui la stazione appaltante lo abbia previsto nel bando di gara;
- entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori;
- se l’appaltatore abbia indicato una terna di subappaltatori in sede di presentazione dell’offerta.
- se il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;
- su richiesta del subappaltatore, se previsto dal contratto.
Le “regole” da applicare sono differenti a seconda che l’importo dell’appalto sia minore o uguale a € 150.000 o maggiore. Esse, in sostanza, definiscono quali categorie e in che misura possono o devono essere subappaltate, oppure eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo.
Oltre alle disposizioni che riguardano la formazione della categoria prevalente e/o scorporabili, la qualificazione obbligatoria, le strutture impianti e opere speciali, la normativa dedica particolare attenzione anche alle lavorazioni ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, inerenti gli appalti nel settore dei beni culturali per i quali è richiesta anche la qualifica di restauratore di beni culturali del direttore tecnico dell’operatore economico.

Blumatica CSA consente di definire in automatico, dai parametri dell’appalto (ammontare, dati di contratto e categorie di lavoro), le disposizioni da prevedere per la stesura dello schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto in perfetta aderenza con le disposizioni normative.
Ulteriori dettagli su http://www.blumatica.it/software/capitolati-speciali-d-appalto/software-redazione-capitolato-speciale-d-appalto/
La motivazione risiede nei fattori di conversione in energia primaria dei diversi vettori energetici fissati nella Tabella 1 del decreto Requisiti Minimi (D.M. 26/06/2015).
La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per i diversi servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili).
In particolare, il fabbisogno energetico è l’energia primaria utilizzata per produrre l’energia fornita ai sistemi tecnici relativi a tutti i servizi dell’edificio e si calcola in base alle quantità consegnate ed esportate dei vettori energetici complessivamente impiegati utilizzando fattori di conversione che tengano conto dell’energia necessaria per l’estrazione, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, la generazione, la trasformazione, la trasmissione, la distribuzione e le altre operazioni necessarie alla consegna all’edificio in cui viene utilizzata.
Esaminando i valori del decreto, si scopre che il vettore incriminato è l’“energia elettrica da rete” che ha un fattore di conversione in energia primaria rinnovabile pari a 0,47.
Pertanto, qualsiasi fabbisogno di energia dell’edificio di natura elettrica (derivante da pompe di circolazione, ventilatori, illuminazione, ausiliari di generazione, ecc.) deve essere moltiplicato per tale fattore, dando origine a un valore diverso da zero per l’indice di prestazione energetica rinnovabile.
Blumatica Energy effettua automaticamente la trasformazione in energia primaria, calcolando tutti gli indici di prestazione energia (rinnovabile, non rinnovabile e globale), la quantità annua consumata in uso standard di ciascun vettore energetico nonché le emissioni di CO2.
Per ulteriori informazioni http://www.blumatica.it/software/certificazione-energetica/
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